Formazione dei lavoratori: le scadenze, figura per figura
Lavoratori, dirigenti e datore: aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Preposti: 6 ore ogni 2 anni. RLS: ogni anno. Le regole dell'Accordo del 17/04/2025.
La formazione dei lavoratori non ha una data di scadenza unica: ogni figura ha la sua. Le regole stanno nell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e, per durate e cadenze, nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), che ha abrogato gli accordi del 21 dicembre 2011. Lavoratori, dirigenti e datori di lavoro devono fare un aggiornamento di almeno 6 ore ogni cinque anni. I preposti, 6 ore ogni due anni, in presenza o in videoconferenza sincrona. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si aggiorna ogni anno, con un monte ore che dipende dalle dimensioni dell'impresa.
Per i lavoratori il quinquennio decorre dalla data di fine corso riportata nell'attestato (Accordo 2025, Parte III, punto 1.1). La formazione generale di 4 ore, invece, non scade: l'Accordo la qualifica come credito formativo permanente. Ciò che si aggiorna è la formazione specifica, legata ai rischi della mansione, e la cadenza quinquennale è un massimo, non un diritto: l'aggiornamento è dovuto prima ogni volta che cambia la valutazione dei rischi.
Quali sono le scadenze per ciascuna figura
La tabella riassume il testo vigente. Le ore sono minime: l'Accordo precisa che contenuti e durata dipendono dalla valutazione dei rischi e possono aumentare.
| Figura | Corso iniziale | Aggiornamento | Fonte |
|---|---|---|---|
| Lavoratore | 4 ore generale + 4, 8 o 12 ore specifica (rischio basso, medio, alto) | 6 ore ogni 5 anni, dalla fine corso | Accordo 2025, Parte II p. 2.1 e Parte III p. 1.1 |
| Preposto | 12 ore, dopo la formazione da lavoratore | 6 ore ogni 2 anni | art. 37 c.7-ter; Accordo 2025, Parte III p. 1.2 |
| Dirigente | 12 ore | 6 ore ogni 5 anni | art. 37 c.7; Accordo 2025, Parte III p. 1.3 |
| Datore di lavoro | 16 ore | 6 ore ogni 5 anni | art. 37 c.7; Accordo 2025, Parte III p. 1.4 |
| Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP | corso dell'art. 34 | 8 ore ogni 5 anni, dalla fine del modulo comune | Accordo 2025, Parte III p. 2 |
| RLS | 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici | ogni anno: 4 ore (15-50 lavoratori), 8 ore (oltre 50) | art. 37 c.11 |
Due righe meritano attenzione, perché il quadro è cambiato rispetto al 2011. Il corso per dirigenti è sceso da 16 a 12 ore e quello per preposti è salito da 8 a 12 ore. Il datore di lavoro che non fa l'RSPP ha ora un obbligo formativo proprio: l'Accordo gli chiede di concludere il corso di 16 ore entro 24 mesi dall'entrata in vigore (Parte VII, punto 2), riconoscendo i corsi già fatti solo se conformi nei contenuti.
Da quando si contano i cinque anni, e quando l'aggiornamento arriva prima
Il punto di partenza è l'attestato. Per i lavoratori l'Accordo lo dice in modo espresso: la periodicità quinquennale decorre «dalla data di fine corso riportata nell'attestato». Non dalla data di assunzione, non dalla data in cui il consulente ha registrato il corso nel gestionale.
Il quinquennio è però un limite esterno. La stessa Parte III, punto 1.1, chiede di aggiornare il lavoratore «ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi», o quando le verifiche di efficacia della formazione ne mostrano la necessità. È la traduzione dell'art. 37, comma 6:
Va distinta, poi, la formazione che non è aggiornamento. L'art. 37, comma 4, impone di formare il lavoratore in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dei periodi di cassa integrazione (sospensione o riduzione d'orario, lettera b-bis del testo vigente) e dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose. L'Accordo precisa che il cambio di mansione non rientra nell'aggiornamento: è formazione specifica nuova, da fare al momento del cambio. Chi aspetta la scadenza quinquennale per formare un magazziniere diventato carrellista ha sbagliato categoria, prima ancora che data.
Il collegamento con il documento di valutazione dei rischi è diretto. Quando il DVR va rielaborato per una delle causali dell'art. 29, comma 3, quasi sempre cambia anche la formazione specifica di qualcuno: lo spieghiamo nella guida su quando va aggiornato il DVR.
Il preposto: perché la scadenza è ogni due anni
La cadenza biennale non nasce dall'Accordo ma dalla legge. Il comma 7-ter dell'art. 37, introdotto dal D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021, stabilisce che la formazione e l'aggiornamento dei preposti «devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale», e comunque quando l'evoluzione dei rischi lo richiede. L'Accordo 2025 fissa l'aggiornamento a 6 ore e ammette la videoconferenza sincrona, che equipara alla presenza per i moduli teorici; l'e-learning è escluso sia per il corso sia per l'aggiornamento (Parte IV, punto 3.5; FAQ, quesito 38).
Il regime transitorio ha già prodotto i suoi effetti. Per i preposti il cui ultimo corso risaliva a più di due anni prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, l'aggiornamento andava fatto entro dodici mesi. Le FAQ ministeriali (quesito 37) contano dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero, mentre il testo dell'Accordo fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 maggio 2025. Con l'una o l'altra data, il termine è scaduto a maggio 2026: un preposto formato prima del 2023 e non ancora aggiornato è oggi fuori regola. Per i preposti formati più di recente, lo stesso quesito fa decorrere la biennalità dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
Il preposto, del resto, è anche un lavoratore. I due obblighi corrono in parallelo: l'aggiornamento biennale da preposto non sostituisce automaticamente quello quinquennale da lavoratore, che riguarda i rischi della sua mansione. Conviene progettarli insieme, ma registrarli come due scadenze.
L'RLS: ogni anno, e con quante ore
L'RLS è l'unica figura con un aggiornamento annuale, e la sua formazione non è disciplinata dall'Accordo 2025 ma direttamente dall'art. 37, comma 11, e dalla contrattazione collettiva. Il corso iniziale dura almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda. L'aggiornamento annuale non può essere inferiore a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore per quelle che ne occupano più di 50.
Sotto i 15 lavoratori la legge non fissa un numero di ore: il comma 11 rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell'aggiornamento, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della dimensione dell'impresa e del livello di rischio. Il riferimento è quindi il CCNL applicato, non un numero preso da una tabella generica.
Cosa vale come aggiornamento, e cosa no
L'Accordo ammette convegni e seminari come aggiornamento, purché coerenti nei contenuti e con un registro delle presenze, ma con eccezioni importanti: per la formazione specifica dei lavoratori e per i preposti non valgono (Parte III, introduzione). Non vale neppure come aggiornamento la frequenza di corsi per altri incarichi: un corso antincendio o di primo soccorso non aggiorna la formazione da lavoratore o da preposto.
Sulle modalità, per l'aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori l'Accordo consente presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning; per dirigenti e datori di lavoro lo stesso. Ogni corso, aggiornamento compreso, richiede una verifica finale e un attestato con la data di fine corso: è quella data, ricordiamo, che fa partire il quinquennio successivo.
Infine, il ritardo. Per i titoli abilitanti (RSPP, ASPP, coordinatori, operatori di attrezzature dell'art. 73, comma 5) l'Accordo prevede che, entro dieci anni di mancato aggiornamento, l'aggiornamento tardivo permetta di riprendere la funzione; oltre i dieci anni il corso va rifatto (Parte III; FAQ, quesito 8). La formazione dei lavoratori e dei preposti non è un titolo abilitante, e per essa il ritardo è semplicemente un inadempimento dell'art. 37.
Che cosa rischia chi lascia scadere la formazione
Le sanzioni sono nell'art. 55 del D.Lgs 81/2008 e colpiscono il datore di lavoro e i dirigenti. Il comma 5, lettera c), punisce la violazione dell'art. 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Rivalutata per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, l'ammenda va da 1.709,49 a 7.407,80 euro, secondo la nota INL n. 724 del 30 ottobre 2023.
Il comma 6-bis moltiplica gli importi in base al numero di persone coinvolte: per le violazioni dell'art. 37, commi 1, 7, 9 e 10, gli importi raddoppiano se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci. Con la stessa tabella INL, oltre i dieci lavoratori l'ammenda va da 5.128,47 a 22.223,39 euro. Un reparto intero con l'aggiornamento scaduto è quindi un'esposizione ben diversa da un singolo attestato dimenticato.
Per l'ente, la formazione mancata è anche uno degli elementi che si esaminano quando un infortunio apre un procedimento per i reati dell'art. 25-septies D.Lgs 231/2001.
Cosa fare in pratica
- Tenete le scadenze per ruolo, oltre che per persona: lo stesso dipendente può essere lavoratore, preposto e addetto all'emergenza, con tre cadenze diverse.
- Fate partire ogni quinquennio o biennio dalla data di fine corso scritta nell'attestato, e conservate l'attestato, non solo la registrazione.
- Collegate la formazione al DVR: ogni rielaborazione e ogni cambio di mansione genera formazione specifica nuova, che non aspetta la scadenza.
- Verificate oggi i preposti formati prima del 2023 e i datori di lavoro senza il corso di 16 ore, che va concluso entro maggio 2027.
- Per l'RLS sotto i 15 lavoratori, controllate il CCNL applicato prima di fissare il monte ore.
Il pilastro Adempimenti sicurezza sul lavoro riporta tutto il catalogo 81/08, formazione compresa, con la distinzione fra scadenza di legge e cadenza di controllo. Per i casi dubbi (classe di rischio della mansione, crediti formativi da corsi esterni) serve il parere del professionista che segue l'azienda.
Tutti gli adempimenti del decreto, con cadenza e riferimento, sono nella pagina Adempimenti sicurezza sul lavoro.