DVR: quando va aggiornato davvero
Il DVR non ha scadenza: va rielaborato entro 30 giorni da modifiche significative, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria.
Il documento di valutazione dei rischi non ha una data di scadenza. Il D.Lgs 81/2008 non chiede di rifarlo ogni tre anni, né ogni anno: chiede di rielaborare la valutazione quando accade qualcosa che la rende superata. L'art. 29, comma 3 elenca quattro causali: modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, infortuni significativi, risultati della sorveglianza sanitaria che ne mostrano la necessità. Dal verificarsi della causale, il documento va rielaborato entro trenta giorni.
Le scadenze fisse esistono, ma riguardano valutazioni specifiche che confluiscono nel DVR: agenti fisici almeno ogni quattro anni (art. 181), agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e agenti biologici comunque dopo tre anni dall'ultima valutazione (artt. 236 e 271). Per un'azienda esposta a questi rischi, il DVR ha quindi delle parti con una data. Per tutte le altre, la data la fanno gli eventi.
Cosa dice esattamente l'art. 29, comma 3
Il testo vigente distingue tre momenti, che molte guide fondono in uno.
- La valutazione va rielaborata immediatamente. È l'attività tecnica: capire che cosa è cambiato e quali rischi ne derivano.
- Le misure di prevenzione vanno aggiornate, e il datore di lavoro deve darne immediata evidenza con idonea documentazione, oltre a una immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Anche questo è nel comma 3, nell'ultimo periodo.
- Il documento va rielaborato entro trenta giorni dalla causale.
I trenta giorni valgono quindi per la stesura formale del DVR, non per la protezione dei lavoratori. Se il 1° marzo entra in servizio una nuova linea con un rischio che il documento non contempla, le misure servono dal 1° marzo; il documento aggiornato può arrivare entro il 31 marzo, ma nel frattempo deve esistere una documentazione che dimostri che cosa si è fatto e che l'RLS è stato informato.
La rielaborazione segue le stesse modalità della prima valutazione, come il comma 3 richiama espressamente: il datore di lavoro la effettua con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, dove previsto (comma 1), previa consultazione dell'RLS (comma 2). Un aggiornamento scritto dal consulente senza consultare l'RLS non rispetta la norma, anche se arriva nei trenta giorni.
Quali eventi obbligano a rielaborarlo
La legge usa aggettivi («significative», «significativi») che non traducono in un elenco chiuso. Il criterio è quello dell'articolo stesso: la modifica è significativa se lo è ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. In pratica, questi sono i casi che si incontrano più spesso.
| Causale dell'art. 29 c.3 | Esempi tipici | Che cosa si aggiorna |
|---|---|---|
| Modifica del processo produttivo | nuova macchina o linea, nuova sostanza chimica, nuova lavorazione, cambio di layout | valutazione dei rischi della fase, misure, DPI, formazione collegata |
| Modifica dell'organizzazione del lavoro | turni notturni introdotti, lavoro agile, nuove mansioni, trasferimento in una nuova sede | mansioni esposte, rischi organizzativi, stress lavoro-correlato |
| Evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione | nuove norme tecniche, nuovi DPI o soluzioni che rendono superate le misure adottate | programma di miglioramento (art. 28 c.2 lett. c) |
| Infortunio significativo | un infortunio che rivela un rischio non valutato o misure inefficaci | la valutazione della fase coinvolta, le misure, le procedure |
| Risultati della sorveglianza sanitaria | il medico competente rileva inidoneità o patologie ricorrenti legate a una mansione | la valutazione della mansione e le misure di tutela |
Due casi meritano una parola in più. Il trasferimento in una nuova sede incide anche sulla custodia: l'art. 29, comma 4 vuole il documento custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione: una sede nuova va valutata per ciò che è. La nuova impresa, invece, non «aggiorna»: l'art. 28, comma 3-bis chiede di effettuare subito la valutazione e di elaborare il documento entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, dando nel frattempo immediata evidenza delle misure adottate.
Le valutazioni specifiche che hanno una cadenza fissa
Il DVR contiene anche valutazioni disciplinate dai titoli successivi del decreto, e l'art. 28, comma 3 impone di rispettarne le indicazioni. Alcune fissano un termine massimo, che vale anche se in azienda non cambia nulla.
| Rischio | Norma | Termine |
|---|---|---|
| Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima) | art. 181 c.2 | almeno ogni quattro anni, e a ogni mutamento che la renda obsoleta |
| Agenti chimici pericolosi | art. 223 c.7 | «periodicamente», senza un numero di anni, e a ogni notevole mutamento |
| Agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione | art. 236 c.5 | a ogni modifica significativa e comunque dopo tre anni |
| Agenti biologici | art. 271 c.3 | a ogni modifica significativa e comunque dopo tre anni |
Per gli agenti fisici l'art. 181 aggiunge un requisito spesso trascurato: la valutazione è effettuata da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, e i dati di misura e calcolo sono parte integrante del DVR. Una fonometria rifatta dopo quattro anni che resta in un cassetto, senza entrare nel documento, non chiude l'adempimento.
Il DVR «ogni tre anni»: da dove viene e quanto vale
Molti scadenziari, compreso il nostro catalogo, ripropongono il DVR ogni 36 mesi. Non è un termine di legge. È una cadenza di controllo: l'occasione per rileggere il documento e chiedersi se nel frattempo qualcosa è cambiato senza che nessuno lo abbia segnalato. Serve, perché le modifiche organizzative raramente arrivano con un avviso. Ma ha due limiti da tenere presenti.
Il primo: un DVR rivisto nei tempi del calendario può essere comunque fuori norma, se nel frattempo si è verificata una causale dell'art. 29 c.3 e sono passati più di trenta giorni. Il secondo: se l'azienda è esposta ad agenti biologici o cancerogeni, il termine dei tre anni è davvero di legge, ma riguarda quelle valutazioni, e decorre dall'ultima valutazione effettuata, non dalla data di un calendario.
Il pilastro Adempimenti sicurezza sul lavoro riporta tutto il catalogo 81/08 con la stessa distinzione fra scadenza di legge e cadenza di controllo.
Che cosa rischia chi non lo aggiorna
Le sanzioni sono nell'art. 55 e colpiscono il datore di lavoro, che non può delegare la valutazione dei rischi (art. 17). Conviene distinguere.
- Rielaborazione mancata o fatta senza le modalità dovute. L'art. 55, comma 3, punisce con l'ammenda il datore di lavoro che adotta il DVR «senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3», oppure privo delle misure, del programma di miglioramento o delle procedure (art. 28 c.2 lett. b, c, d). L'importo di legge è da 2.000 a 4.000 euro; rivalutato per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023 è da 2.849,15 a 5.698,30 euro, secondo la nota INL n. 724 del 30 ottobre 2023 che applica il D.D. n. 111/2023.
- Valutazione omessa. L'art. 55, comma 1, lett. a), per la violazione dell'art. 29 c.1, prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, oggi da 3.561,44 a 9.117,29 euro secondo la stessa tabella. Il comma 2 porta l'arresto da quattro a otto mesi in alcune aziende a rischio elevato, fra cui quelle con esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4, cancerogeni, mutageni e amianto.
- Documento non custodito nell'unità produttiva. L'art. 55, comma 5, lett. f), prevede una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29 c.4.
Gli importi si rivalutano ogni cinque anni (art. 306, comma 4-bis) e, come precisa la nota INL citata, la rivalutazione vale solo per le violazioni commesse dopo la sua pubblicazione. Quando si stima un'esposizione conviene partire dalla tabella vigente alla data della violazione. Per l'ente, poi, la violazione delle norme antinfortunistiche è il terreno dei reati di omicidio e lesioni colpose dell'art. 25-septies D.Lgs 231/2001, e un DVR non aggiornato è fra le prime cose che si guardano: il pilastro Adempimenti 231 raccoglie gli adempimenti del modello.
Come documentare l'aggiornamento
Un aggiornamento fatto ma non dimostrabile vale, davanti a un ispettore, quanto uno non fatto. Tre elementi lo rendono dimostrabile.
La data certa. L'art. 28, comma 2 vuole il documento munito di data certa, o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, di RSPP, RLS o RLST e medico competente. Ogni revisione ha la sua data, e il documento deve rendere leggibile quale versione era in vigore in un dato giorno.
La traccia della causale. Per ogni revisione conviene annotare che cosa l'ha provocata e quando: la data di entrata in servizio della macchina, dell'infortunio, della relazione del medico competente. È da quella data che si contano i trenta giorni, ed è quella che dimostra di averli rispettati.
La consultazione dell'RLS e la comunicazione delle misure. Un verbale della consultazione, e la comunicazione delle misure aggiornate data subito, come vuole l'ultimo periodo del comma 3. Su richiesta, l'RLS ha diritto di accedere a quella documentazione.
Cosa fare in pratica
- Tenete un registro delle modifiche aziendali (macchine, sostanze, sedi, turni, mansioni) che l'RSPP riceve man mano, invece di scoprirle alla revisione periodica.
- Per ogni infortunio e ogni relazione sanitaria annuale, fate annotare a RSPP e medico competente se richiede una rielaborazione, e perché sì o perché no.
- Separate nello scadenziario le valutazioni con un termine di legge (agenti fisici, cancerogeni, biologici) dalla rilettura periodica del documento, e fate decorrere i termini dall'ultima valutazione effettiva.
- Verificate che ogni revisione abbia data certa, firme, verbale di consultazione dell'RLS, e che la copia aggiornata sia custodita nell'unità produttiva a cui si riferisce.
Tutti gli adempimenti del decreto, con cadenza e riferimento, sono nella pagina Adempimenti sicurezza sul lavoro.